LE FASI DEL PROGETTO DELLA SICUREZZA

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Evidenziare le fasi del progetto della sicurezza permette di non tralasciare nessun particolare in quest’ambito così delicato.

Il progetto della sicurezza può essere schematizzato in sei fasi:

  • analisi dei fattori di pericolosità;
  • valutazione dei rischi;
  • organizzazione degli interventi;
  • attuazione degli interventi;
  • verifica dei rischi;
  • attuazione delle misure correttive.

La promozione di una vera e propria cultura della sicurezza richiede che da una parte venga approfondita la dinamica degli infortuni più rilevanti in modo da identificare cause ed effetti sull’uomo e sul lavoro, e dall’altra vengano fissate linee guida di orientamento alla prevenzione e procedure attuative che siano di ausilio agli operatori per organizzare e gestire le attività sul luogo di lavoro riducendo il rischio infortunistico e sensibilizzando l’adozione di comportamenti improntati alla prevenzione.

1. L’analisi dei fattori di pericolosità si muove dall’analisi del processo produttivo che descrive le varie fasi del cantiere (allestimento cantiere, scavi, fondazioni, opere in elevazione ecc.) e identifica le caratteristiche dei materiali, delle tecniche costruttive e delle attività per ogni singola lavorazione prevista. La compilazione di una WBS (Work Breakdown Structure) e la definizione di WP (Work Packages) consentono di identificare le singole operazioni e di definire le situazioni in cui si possono manifestare pericoli. Tramite un’analisi preliminare dei locali di lavoro o del cantiere, dell’ambiente di lavoro nel suo sviluppo temporale, delle lavorazioni, delle macchine previste e delle attrezzature necessarie, vengono individuati i rischi residui sulla base di una dettagliata caratterizzazione delle fasi lavorative e dei compiti affidati a ogni singolo lavoratore.

2. Per ogni lavorazione si procede all’individuazione e all’analisi dei pericoli che, in generale, si riferiscono a situazioni che presuppongono il rispetto e la conformità alle vigenti normative (leggi, standard e codici di buona tecnica, norme tecniche internazionali e nazionali e norme armonizzate, a cui vanno aggiunte le norme volontarie sottoscritte dall’azienda). Un metodo parametrico per la valutazione del rischio di ogni singola lavorazione procede sulla combinazione di una Matrice di valutazione delle Probabilità (MP) e di una Matrice di valutazione delle Magnitudo (MM) in modo da assegnare punteggi di valutazione per ogni relazione fase di lavoro-pericolo, sempre tenendo in considerazione le specificità del progetto-cantiere analizzato. Gli elementi di rischio maggiori nei cantieri edili sono costituiti da: pericoli di caduta dall’alto dei lavoratori e del materiali, e da pericoli per elettrocuzione; mentre le operazioni a maggiore criticità coincidono con la realizzazione delle strutture portanti e dei solai.

3. L’organizzazione degli interventi procede con l’integrazione fra pianificazione delle attività lavorative e apprestamento dei presidi di sicurezza, a partire dall’area di cantiere e dalla presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, fino alla specificazione di ogni apprestamento relativo alla sicurezza delle varie fasi dell’intervento (ad esempio: per la posa di un solaio con lastre predalles a completamento di un piano interrato, si ricorre di consueto all’uso dell’autogru senza superare la distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche poste nelle vicinanze (il tutto come riportato nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alla tensione nominale della linea).

4. L’attuazione degli interventi richiede l’attenta messa in opera di ogni apprestamento previsto e il controllo costante della correttezza delle operazioni lavorative e della rispondenza degli specifici presidi di sicurezza (collettivi e individuali) alla successione delle attività (ad esempio, sono differenti gli apprestamenti per lo scavo rispetto a quelli per opere in elevazione). Se prima dell’inizio dei lavori si deve controllare la completezza dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) forniti dalla committenza, verificare la compatibilità dei PSC con le tecnologie proprie dell’impresa, verificare la congruità della stima dei costi della sicurezza predisposta dal committente, redigere il POS del cantiere in esame, verificare che i POS redatti dai singoli subappaltatori siano completi e coerenti con PSC predisposto dalla committenza, durante lo sviluppo delle fasi lavorative si deve non solo garantire costante e continua attenzione alla corretta applicazione di quanto programmato, ma si deve anche saper intervenire d’urgenza a fronte di modificazione delle condizioni previste o addirittura in presenza di situazioni di emergenza.

5. La verifica dei rischi residui nella fase di esecuzione dell’opera richiama l’attenzione ai provvedimenti di sicurezza che sono stati dimenticati nel progetto della sicurezza oppure che sono stati sottostimati e che necessitano di un rafforzamento, oppure ancora che si rendono necessari per importanti modifiche apportate in un secondo tempo.

6. Le modifiche correttive apportate a seguito del rilevamento di non conformità (sia durante le fasi lavorative che durante il monitoraggio di cantiere o il monitoraggio aziendale), a loro volta, devono essere applicate, controllate e adeguate all’interno del piano della sicurezza del cantiere già adottato. È sulla base dei monitoraggi che i responsabili della sicurezza aziendale (i Datore di Lavoro insieme al Responsabile del Sistema Gestione Sicurezza dei luoghi di Lavoro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e agli altri dirigenti) verificano l’adeguatezza del sistema, valutano il grado di raggiungimento degli obiettivi e l’effettiva applicazione delle procedure, stabilendo nuovi obiettivi e nuovi piani nella prospettiva di un miglioramento progressivo.

Schema1
Il Progetto di Sicurezza
Schema3
Processi Produttivi
Schema4
Processi Complementari
Schema5
Integrazione con il Piano di Emergenza

CRITERI DI METODO PER GESTIRE LA SICUREZZA INTEGRATA

1. Direzione
a) Gestire una conduzione pratica e decisa dell’organizzazione;
b) Definire l’integrazione fra Sistema Qualità (SQ) e sicurezza aziendale (SGSL);
c) Promuovere la sicurezza come miglioramento continuo.

2.Organizzazione
a) Strutturare una “funzione aziendale” con il compito di gestire al   sicurezza integrata;
b) Integrare il SQ con SGSL.

3. Responsabilità
a) Affidare la responsabilità del SGSL a una persona determinata (titolare, dipendente) dotata di preparazione, motivazione, autonomia;
b) Affidare la gestione del SGSL a persone preparare e motivate.

4. Metodi
a) Adottare metodi di pianificazione della sicurezza adeguati al tipo di organizzazione aziendale;
b) Adottare un SGSL integrato al SQ.

5. Strumenti
a) Preparare ed impiegare strumenti specifici per la gestione delle tecnologie abitualmente adottate;
b) Usare procedure integrate.

6.Aggiornamento
a) Aggiornare il personale;
b) Aggiornare gli strumenti di gestione della sicurezza.

 

 

INVESTIRE NEI CONDHOTEL: NUOVA FORMULA DI SECONDA CASA CHE NON VIOLA I POTERI URBANISTICI E TURISTICI

In questi anni in cui si è registrato un periodo poco fiorente anche nel settore immobiliare, se ne sono sentite delle belle in quanto a storie sull’arte dell’arrangiarsi e dell’ingegnarsi: dal cohousing, alla multiproprietà, al proliferare degli affitti condivisi.

Dagli Stati Uniti e dalla Spagna è approdata una nuova formula, cioè quella dei Condhotel, fenomeno in espansione che la legge italiana ha perfino sentito l’esigenza di dover legiferare per disciplinare questa tendenza.

Innanzitutto, occorre fornire una definizione di Condhotel. Essi sono una tipologia innovativa di esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale. In altre parole, gli hotel possono vendere stanze dotate di cucina e stanze. La vendita non deve superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati, dunque i privati che acquistano queste stanze possono cambiarne la destinazione d’uso in residenziale, usarle come case per le vacanze o affittarle ai turisti, dividendo gli incassi con l’hotel. Dunque, è uno strumento rivolto a coloro che possono premettessi lunghi periodi di vacanza e che amano trascorrerle in una precisa località.

Nel dettaglio, un albergo per diventare Condhotel, deve essere full service, ossia deve avere il ristornate, la lavanderia e tutti quei servizi di cui chi acquisterà la camera o la suite potrà avvalersi.

Il Decreto Art Bonus (D.L. 83/2014) ha introdotto i Condhotel nell’ordinamento, ma è stato il Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) a dare una definizione più dettagliata, demandando la loro regolamentazione a un D.P.C.M. successivo, atto a stabilire le condizioni di esercizio, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri, per passare limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.

Forte impulso alla realizzazione di Condhotel è giunto dalla sentenza n.1 del 14/01/2016 della Corte Costituzionale, che riconosce allo Stato un potere di indirizzo nei rapporti con le Province autonome di Trento e Bolzano. La sentenza ha un peso rilevante, poiché corrobora la figura giuridica del Condhotel e le stesse Province hanno affermato che la normativa statale potrebbe invadere la competenza legislativa delle Regioni in materia di turismo, urbanistica, commercio ed esercizi pubblici.

La Corte Costituzionale ha replicato che è possibile agire con un D.P.C.M., quindi a livello centrale, perché la disciplina dei Condhotel è eterogenea e coinvolge diversi ambiti, tra cui il governo del territorio, l’ordinamento civile, il condominio e i diritti reali dei privati, per cui quando una disciplina coinvolge competenze e materie strettamente collegate, che non è possibile separare, l’intervento del legislatore statale è legittimo, a condizione che agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In conclusione, i Condhotel non violano le competenze regionali su urbanistica e turismo.